Rinnovo del consiglio delle camere di commercio: criteri di partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali

Rinnovo del consiglio delle camere di commercio: criteri di partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali


Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Organi - Consiglio - Designazione – Rinnovo – Criteri di individuazione delle organizzazioni imprenditoriali


Alle procedure di rinnovo del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal combinato disposto di cui all’art. 2, commi 2 e 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 - al quale la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha demandato la fissazione della disciplina di dettaglio con riferimento ai tempi, alle modalità e ai criteri della procedura di designazione dei componenti del consiglio - si evince che possono partecipare: 1) le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L., ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni; 2) in mancanza del livello provinciale, le organizzazioni imprenditoriali che siano costituite e strutturale a livello nazionale e, in mancanza di tale livello nazionale, quelle costituite e strutturate a livello regionale. Le disposizioni del decreto ministeriale hanno, quindi, circoscritto – nell’alveo dei poteri di regolamentazione conferiti dal legislatore – le tipologie di organizzazioni imprenditoriale titolate ad essere rappresentate nel consiglio camerale. (1).
La questione posta al vaglio della sezione ha riguardato il vaglio di legittimità di un provvedimento di esclusione dalla procedura di rinnovo del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ragione della dimensione regionale della organizzazione imprenditoriale, quindi non ricompresa nelle fattispecie di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, art. 2, commi 2 (che ammette la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale) e 6 (che consente la partecipazione delle organizzazione strutturate a livello regionale solo in assenza del livello nazionale). Con la pronuncia in esame viene riformata la decisione di primo grado con cui, viceversa, era stato accordato preminente rilievo alla normativa di rango primario (art. 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) che, come unico elemento valutabile nel procedimento di designazione dei componenti del consiglio camerale, fa riferimento ai dati della rappresentatività a livello territoriale senza alcuna preclusione alla partecipazione a seconda della dimensione territoriale dell’organizzazione imprenditoriale.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CAMERA di commercio, industria e agricoltura

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri