Alcune questioni in riferimento alla carriera nella dirigenza penitenziaria

Alcune questioni in riferimento alla carriera nella dirigenza penitenziaria


Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigente – Amministrazione penitenziaria – Assegnazione di sede – Incompatibilità – Assimilazione alla dirigenza della polizia penitenziaria – Esclusione


La dirigenza penitenziaria non è riconducibile alla categoria degli appartenenti alle Forze di polizia e al personale di Polizia penitenziaria poiché ha un proprio ordinamento disciplinato dalla legge 27 luglio 2005, n. 154 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Pertanto ad essa non si applica il regime di incompatibilità funzionale connessa all’esercizio del diritto di elettorato attivo prevista dall’art. 53 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 per il personale della polizia di Stato, in quanto la diversa interpretazione si tradurrebbe in una limitazione del diritto di elettorato passivo non espressamente prevista dalla legge, in contrasto con l’art. 51 Cost. (1).
In motivazione, la Sezione ha precisato che la limitazione al conferimento di incarichi alla dirigenza penitenziaria in caso di candidature ad elezioni politiche o amministrative non può discendere dall’applicazione in via transitoria dei medesimi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per la polizia di Stato (art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) che riguardano materie oggetto di procedura negoziale il cui elenco, peraltro, ha natura tassativa.
Osserva altresi la Sezione come la disposizione contenuta nell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato) prevede limitazioni al conferimento di incarichi connesse all’esercizio del diritto di elettorato attivo ed è volta a salvaguardare il prestigio dell'amministrazione che potrebbe essere compromesso dalla prosecuzione del servizio in un ufficio ricadente nel medesimo ambito territoriale da parte di un dipendente che, in quanto collegato a formazioni politiche, nelle cui liste si è candidato, possa essere anche solo sospettato di parzialità o partigianeria. La scelta legislativa mira ad un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive e l’esigenza di evitare interferenze tra l’attività di servizio e il mandato amministrativo o politico (ovvero anche la sola candidatura), nonché ad evitare il determinarsi di condizioni di privilegio o di possibile influenza nel rispetto del principio di uguaglianza tra i cittadini.

 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigente – Amministrazione penitenziaria – Conferimento di incarichi – Natura obbligatoria e non vincolante della proposta del titolare dell’ufficio – Procedura comparativa – Criteri - Graduatoria


Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti all’esito della procedura delineata dall’art. 10 del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 su proposta obbligatoria ma non vincolante del titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. La struttura di tale procedura è scandita secondo un iter procedimentalizzato - indicazione dei posti di funzione disponibili, interpello, manifestazione della relativa disponibilità - in cui è centrale la verifica dei criteri predeterminati dalla legge, graduati secondo la griglia di punteggi previsti dal decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016. La graduatoria formata a seguito del procedimento di interpello, con le cui regole l’amministrazione ha autolimitato la propria discrezionalità, non può essere derogata da valutazioni successive, ancorate a diversi criteri. (2).


(1) Conformi: T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 7 novembre 2017, n. 1750.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I quater, 19 marzo 2020, n. 3443 secondo cui la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico dirigenziale da parte dell’amministrazione penitenziaria non ha carattere concorsuale e ad essa non si applica la disciplina dei concorsi pubblici, in quanto non si articola secondo uno schema che prevede lo svolgimento di prove selettive con la formazione di una graduatoria finale e l’individuazione del candidato vincitore, ma implica una valutazione di carattere discrezionale in ordine al candidato, tra quelli che già rivestono la qualifica dirigenziale, cui conferire l’incarico. E’ comunque prescritta l’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, essendo procedimentalizzato l’iter di conferimento degli incarichi (indicazione dei posti di funzione disponibili, interpello, manifestazione della relativa disponibilità) e predeterminati i criteri di valutazione, al fine di delimitare la discrezionalità dell’amministrazione e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, DIRIGENTI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri