Sulla motivazione dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica

Sulla motivazione dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Accertamento di conformità paesaggistica – Profili valutativi della Soprintendenza – Motivazione rinforzata


A differenza del periodo previgente all’introduzione dell’art. 17 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e dell'art. 12 della l.reg. 6 maggio 2019, n. 5 (nella regione Sicilia), nell’ambito di un procedimento ex art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, il rigetto dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non può essere motivato sulla base del mero riscontro dell’aumento di volumetria o della superficie utile, dovendo valutare se l’intervento o l’opera non rientri nella casistica di cui all’allegato B (richiamato dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 5/2019 e del d.P.R. n. 31/2017). Solo nel caso in cui dalla mera descrizione emerga, in modo autoevidente, l’impossibilità di ricondurre l’opera o l’intervento nell’ambito del citato Allegato B, la motivazione del diniego può ancorarsi al mero richiamo alla preclusione di legge. Di contro, in assenza di tale autoevidenza, la motivazione del provvedimento di diniego deve dar conto dell' insussistenza dei presupposti legalmente contemplati, onde valutare la compatibilità paesaggistica in una prospettiva differente: quella del tendenziale mantenimento dell’opera realizzata in assenza della autorizzazione paesaggistica semplificata, mentre solo in caso negativo (“solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere”) può essere disposta la rimessione in pristino e il diniego del nulla-osta in sanatoria. Tale valutazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non necessita di un’istanza ad hoc da parte del privato, costituendo uno dei possibili esiti della procedura di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. (1).


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – compatibilità paesaggistica – accertamento postumo – procedimento – ius superveniens – applicabilità – sussistenza

L'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017 (per la regione Sicilia prevista dall'art. 12, comma 1, della l.reg. Sicilia 6 maggio 2019, n. 5) trova applicazione anche per le opere e gli interventi edilizi realizzati antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione normativa in applicazione del principio tempus regit actum e non vertendosi in un’ipotesi di “condono” o “sanatoria straordinaria”, ma di regolarizzazione “a regime” delle difformità paesaggistiche. (2).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2024, n. 3211; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 978 del 2024, n. 4046 del 2023.

(2) Difformi: parzialmente difforme: Cons. Stato, sez. VII, 31 dicembre 2023, n. 11390.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali, SOPRINTENDENZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri