Alcuni principi in materia di procedure di reclutamento del personale militare e delle forze di polizia
Alcuni principi in materia di procedure di reclutamento del personale militare e delle forze di polizia
Alcuni principi in materia di procedure di reclutamento del personale militare e delle forze di polizia
Vigili del fuoco (Corpo dei) – Reclutamento – Prove di efficienza fisica – Mancato superamento – Onere della prova erronea modalità di svolgimento – Valutazione della commissione – Sindacabilità - Limiti.
Premesso che grava sul ricorrente l’onere di provare il difettoso svolgimento delle modalità di accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica nelle procedure di reclutamento del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, le valutazioni delle commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico fisici per il reclutamento: a) costituiscono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario; b) sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi di legittimità; c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all’amministrazione (non dotate delle specifiche competenze del settore e non provviste della necessaria strumentazione), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all’arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti; d) sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla commissione all’uopo preposta. (1).
(1) Conformi: Con riferimento alle valutazioni della Commissione: Cons. Stato, sez. I, parere 14 agosto 2023, n. 1123; sez. IV, 31 gennaio 2018, n. 638.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
VIGILI del fuoco (corpo dei)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri