Provvedimento di esclusione dagli scrutini e sospensione dal servizio nei confronti del personale della Polizia di Stato

Provvedimento di esclusione dagli scrutini e sospensione dal servizio nei confronti del personale della Polizia di Stato


Polizia di Stato – Avanzamento – Agente scelto – Esclusione dallo scrutinio – Mancato conseguimento del giudizio non inferiore a buono – Legittimità


Premesso che non sussiste alcun contrasto tra la causa di esclusione dagli scrutini contemplata dall’art. 205 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quella prevista dall'art. 61, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sicché entrambe trovano applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, è legittimo il provvedimento di esclusione dallo scrutinio, per la promozione alla qualifica superiore, di un agente che, a causa della sospensione dal servizio per due anni nel triennio antecedente lo scrutinio, non aveva conseguito un giudizio valutativo non inferiore a buono. (Nella fattispecie, la sezione ritiene che, in disparte la questione se la durata della sospensione dal servizio avesse compromesso anche la sussistenza del requisito dello svolgimento di 5 anni di servizio effettivo, il ricorrente non aveva riportato alcuna qualifica negli anni 2016 e 2017, in quanto sospeso dal servizio, cosicché non era integrata la condizione di legge della valutazione con giudizio non inferiore a “buono” nell’ultimo triennio). (1).

(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3419; Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1778.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

POLIZIA DI STATO, Inidoneità attitudinale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri