Coefficiente di equalizzazione nelle prove d’esame per l’ammissione a corsi di laurea a numero programmato
Coefficiente di equalizzazione nelle prove d’esame per l’ammissione a corsi di laurea a numero programmato
Coefficiente di equalizzazione nelle prove d’esame per l’ammissione a corsi di laurea a numero programmato
Giustizia amministrativa - Processo amministrativo - Azione di annullamento - Contraddittorio - Legittimazione passiva - Notificazione del ricorso
La qualità di pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato alla quale va notificato il ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ricomprende anche le amministrazioni che, sebbene non autrici degli atti impugnati in via di principalità, sono comunque destinate a riceverne gli effetti o abbiano concorso alla loro formazione, ovvero di atti comunque presupposti, consequenziali o connessi. (1).
In motivazione la Sezione ha precisato che, in caso di impugnazione di atti del Ministro dell’università e della ricerca in materia di accesso a corsi di laurea a numero programmato, non può essere negata la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute che hanno a vario titolo concorso nella fase programmatoria del fabbisogno professionale del settore sanitario sulla cui base è stabilita l’offerta annua di posti per relativi corsi di laurea, e i cui atti sono stati impugnati con il ricorso unitamente a quelli della prova di ammissione.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Azione di annullamento – Contraddittorio – Legittimazione passiva – Comportamento processuale
La legittimazione passiva di una amministrazione pubblica può essere desunta dalle diffuse difese nel merito del ricorso. In tal caso il comportamento processuale è sintomatico del fatto che essa riconosce di essere destinataria delle domande di annullamento proposte nei suoi confronti, pertanto negare la legittimazione passiva potrebbe condurre all’aporia di impedire ad essa, sulla base di un’auto-eccezione, la difesa in giudizio rispetto ad una pronuncia di annullamento considerata da essa stessa lesiva, secondo quanto ricavabile da inequivoco comportamento processuale. (2).
Università - Corsi di laurea a numero programmato - Medicina e chirurgia - Coefficiente di equalizzazione - Legittimità - Imparzialità
È legittimo il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla normativa concorsuale (art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107) per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato denominato “coefficiente di equalizzazione” che interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date dai candidati, con lo scopo di omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. Difatti, esso si pone in coerenza con i canoni di par condicio e di selezione imparziale e di stampo meritocratico che sul piano della legittimità amministrativa presiedono al funzionamento dei concorsi pubblici. (3).
In motivazione la Sezione ha descritto il funzionamento del “coefficiente di equalizzazione” con funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date ai quesiti dal candidato; esso è ottenuto dalla differenza tra il valore massimo del punteggio non equalizzato, ovvero il massimo teorico raggiungibile per ogni prova in base alle risposte tutte esatte, e il coefficiente di facilità della prova. Tale strumento è pertanto concepito come valore espressivo in termini matematici dello scostamento medio di punteggio rispetto al massimo teorico fatto registrare per ogni quesito dai concorrenti nel periodo di misurazione statistica. In particolare, un maggiore scostamento, indice di maggiore difficoltà del quesito, si traduce in un punteggio aggiuntivo maggiore a quello per le risposte date rispetto al punteggio invece attribuibile laddove lo scostamento sia minore, e dunque il quesito si sia dimostrato di agevole soluzione.
Università – Corsi di laurea a numero programmato – Medicina e chirurgia – Discrezionalità
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la determinazione dell’offerta formativa annua per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale è la risultante di una valutazione di carattere ampiamente discrezionale, condotta sulla base dei parametri di carattere organizzativo di seguito elencati: posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato; numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche; modalità di partecipazione degli studenti alle attività ivi svolte. (4).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8004.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8004.
Anno di pubblicazione:
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri