La sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice del contratto di appalto
La sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice del contratto di appalto
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Consorzi di società cooperative – Impresa esecutrice – Sostituzione - Adempimento del contratto di appalto – Principio di risultato
I consorzi di società cooperative, a differenza dei consorzi stabili, si caratterizzano per il fatto che allo scopo mutualistico della cooperativa si somma la funzione tipica del consorzio, con la conseguenza che le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente. La sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità. La flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dell’appalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924; Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3332; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; Cons. Stato, Ad. plen., n. 14 del 2013; Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri