Comunicazione antimafia e l'annullamento in autotutela del permesso di costruire
Comunicazione antimafia e l'annullamento in autotutela del permesso di costruire
Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Annullamento in autotutela – Comunicazione di un’interdittiva antimafia – Effetti – Incapacità a ricevere provvedimenti ampliativi - Tutela dell’economia legale
L’annullamento in autotutela di un permesso a costruire, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi, che prescinde, dunque, dall’operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. A seguito della comunicazione antimafia, la pubblica amministrazione non può, pertanto, rilasciare alcun titolo legittimante lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, allorchè già emesso, è ineludibile il suo ritiro, stante la sua sostanziale incompatibilità con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 510; idem, 7 luglio 2021, n. 634; Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3; Ad. plen., 23 ottobre 2020, n. 23 e 6 agosto 2021, n. 14; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2021, n. 7810; Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2022, n. 2751.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, PERMESSO di costruire
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri