Recesso dal R.T.I. e validità temporale dell’offerta e automaticità dell’incameramento cauzione provvisoria: il punto della Corte di giustizia UE

Recesso dal R.T.I. e validità temporale dell’offerta e automaticità dell’incameramento cauzione provvisoria: il punto della Corte di giustizia UE


Unione Europea – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamenti temporanei di imprese – Scadenza del termine di validità dell’offerta originariamente presentata – Mancata conferma dell’offerta da parte di alcuni componenti del r.t.i. – Esclusione dell’intero r.t.i – Principio di proporzionalità – Violazione

L’articolo 47, paragrafo 3, e l’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza. (1).

Unione Europea – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Garanzia – Esclusione di operatore economico non aggiudicatario – Escussione automatica –Proporzionalità – Parità di trattamento – Trasparenza – Violazione.

I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati all’articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, , devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato. (2).

In motivazione, la Corte ha specificato che se è vero che l’incameramento di detta cauzione costituisce un mezzo appropriato per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato membro interessato, consistenti, da un lato, nel responsabilizzare gli offerenti in sede di predisposizione delle loro offerte e, dall’altro, nel compensare l’onere finanziario che il controllo della regolarità delle offerte rappresenta per l’amministrazione aggiudicatrice, l’importo che essa raggiunge in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale appare manifestamente eccessivo rispetto allo svolgimento della procedura di appalto di cui trattasi.
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario; i quesiti erano stati posti alla Corte di giustizia dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza del 16 giugno 2023, n. 5950 (oggetto di News UM n. 99 del 24 luglio 2023).

(1) Conformi: Corte di Giustizia, 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin, C 396/14.
(2) Conformi: Corte di Giustizia, 28 febbraio 2018, MA.T.I. SUD e Duemme SGR, C 523/16 e C 536/16.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

UNIONE Europea

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri