Sull'inapplicabilità dell'art. 21-octies l. n. 241 del 1990 al vizio di incompetenza

Sull'inapplicabilità dell'art. 21-octies l. n. 241 del 1990 al vizio di incompetenza


Atto amministrativo – Annullabilità – Incompetenza – Medesimo contenuto dispositivo – Vizio non invalidante – Esclusione – Conseguenze

Non è applicabile l’art. 21-octies l. n. 241 del 7 agosto 1990 e il meccanismo di non annullabilità per vizio formale ivi portato al vizio di incompetenza, relativa o assoluta, in quanto il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere (1).

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III, 5 gennaio 2024, n. 266; Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8099; Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5.
Difformi: Cons. Stato sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846; Cons. Stato sez. II, 17 marzo 2022, n. 1933; sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359; sez. III, 4 settembre 2020, n. 5355; sez. II, 9 gennaio 2020, n. 165.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, ANNULLABILITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri