Sanzioni dell’Agcom per violazioni reiterate ad obblighi informativi da parte di società esercente attività di “corriere espresso”, già sanzionata per precedenti condotte analoghe con provvedimento sub iudice

Sanzioni dell’Agcom per violazioni reiterate ad obblighi informativi da parte di società esercente attività di “corriere espresso”, già sanzionata per precedenti condotte analoghe con provvedimento sub iudice


Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Direttiva 97/67/CE – Servizio di corriere espresso – Servizi postali – Obblighi informativi.

 

Il servizio di corriere espresso va inquadrato nell’ambito dei servizi postali ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, con conseguente applicazione dei doveri informativi e di trasparenza previsti per gli operatori che esercitano servizi postali in ossequio al principio di trasparenza e di tutela nei confronti delle categorie deboli a causa dell'asimmetria informativa rispetto gli articolati accordi negoziali tra operatori e imprese. (1).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Sanzione – Violazione di obblighi informativi per gli operatori del servizio postale.

 

E’ legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei confronti di una società esercente attività di corriere espresso in caso di violazioni agli obblighi informativi a carico degli operatori del servizio postale, tra cui la mancata pubblicazione dei servizi offerti con la relativa tariffa, l’omessa istituzione di una specifica modalità di comunicazione, come l’uso di un numero verde, la mancata adozione di una modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie. Tali doveri informativi previsti dalla delibera Agcom 413/14 del 31 luglio 2014 rappresentano strumenti di tutela dell’utenza, in quanto i destinatari degli invii postali, non essendo contraenti dei contratti di servizio stipulati con i propri clienti dal corriere espresso, non possono conoscere tramite il documento contrattuale, rispetto al quale sono terzi, le informazioni prescritte ex lege all'operatore per la tutela dei loro diritti. (2).

 

Autorità amministrative indipendenti - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Sanzione – Violazione di obblighi informativi per gli operatori del servizio postale – Violazioni successive – Illecito permanente – Esclusione – Reiterazione di violazioni.

 

E’ legittimo il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei confronti di un corriere espresso in caso di ulteriori violazioni agli obblighi informativi in materia di servizi postali che siano accertate successivamente

all’adozione di una ordinanza ingiunzione della medesima Autorità, impugnata con opposizione sub iudice, per analoghe violazioni precedentemente commesse. Difatti, in tal caso non viene in rilievo un illecito permanente ma una reiterazione di violazioni autonomamente sanzionabili ai sensi dell’art. 8-bis della l. 24 novembre 1981, n. 689. (3).

 

Sanzioni amministrative – Cumulo giuridico – Concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

 

In materia di sanzioni per violazioni amministrative l’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 limita l'applicabilità del cumulo giuridico alla sola ipotesi del concorso formale tra le violazioni contestate e quindi per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione. Il cumulo giuridico non può essere invocato con riferimento all'altra e diversa ipotesi del concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. La pluralità di condotte, ancorché eventualmente animate da un'unica strategia di impresa, determina l'insorgenza di una pluralità di sanzioni distinte, una per ogni violazione accertata, mantenendo tutte una loro distinta autonomia sul piano giuridico. (4).

 

Sanzioni amministrative – Violazioni – Contestazione dell’illecito – Atto interruttivo – Cessazione della permanenza

 

In materia di sanzioni per violazioni amministrative, la contestazione dell’illecito determina la giuridica interruzione della condotta e la cessazione della permanenza, valendo quindi come atto interruttivo che conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere autonomo dell’illecito amministrativo, ulteriormente ed autonomamente sanzionabile. (5).

 

Sanzioni amministrative – Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Violazioni – Riesercizio del potere sanzionatorio.

 

L’eventuale pendenza di un giudizio per la impugnazione di un provvedimento sanzionatorio non preclude all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il riesercizio del medesimo potere sanzionatorio volto a punire ulteriori analoghe violazioni. Difatti, trattandosi di condotte giuridicamente separate e punite con provvedimenti distinti e collegati a comportamenti giuridicamente diversi, non viene in rilievo un illecito permanente e i provvedimenti sanzionatori possono essere oggetto di autonoma e separata opposizione giudiziale. (6).

 

Il giudizio ha riguardato la irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Agcom nei confronti di una società esercente attività di “corriere espresso” per la violazione di obblighi informativi in materia di servizi postali. In relazione ad analoghe infrazioni, tale operatore era stato già attinto tre anni prima da un precedente provvedimento sanzionatorio impugnato innanzi al giudice amministrativo ed il gravame, alla data di notifica della nuova ordinanza ingiunzione, non risultava definito con sentenza passata in giudicato. La sezione ha ravvisato una ipotesi di reiterazione di condotte illecite (da considerare, quindi, come

autonomamente sanzionabili), seppure simili, se non in parte sovrapponibili rispetto a quelle contestate in precedenza, e non una condotta illecita permanente.

 

(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2022, n. 7980; Corte di giustizia UE, sez. V, 31 maggio 2018, n. 259.

(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2022, n. 7980.

(3) Non si segnalano precedenti conformi negli esatti termini.

(4) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2024, n. 3496; 31 marzo 2022, n. 2363; 14 settembre 2022, n. 7980.

(5) In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2020, n. 6310.

(6) Non si segnalano precedenti conformi negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ per le garanzie nelle comunicazioni

UNIONE Europea

SANZIONI amministrative

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri