Attività di dispacciamento nel settore dell’energia elettrica: adozione da parte di ARERA di criteri di valorizzazione degli sbilanciamenti fondati sul “segno reale”

Attività di dispacciamento nel settore dell’energia elettrica: adozione da parte di ARERA di criteri di valorizzazione degli sbilanciamenti fondati sul “segno reale”


Autorità amministrative indipendenti - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Attività di dispacciamento – Nozione

 

Il dispacciamento è un servizio pubblico finalizzato ad assicurare l’equilibrio continuo tra domanda e offerta di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, garantendo sicurezza e continuità della fornitura anche attraverso la previsione di un’adeguata riserva di capacità. Tale attività è esercitata dal gestore della rete nazionale ed è regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). (1).

 

Autorità amministrative indipendenti - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Attività di dispacciamento – Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi - Corrispettivo uplift - Sbilanciamenti in controfase

 

Nell’ambito del dispacciamento è essenziale la programmazione in maniera diligente delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo, con la conseguenza che gli sbilanciamenti effettivi (ossia gli scostamenti in difetto o in eccesso che superino delle soglie di tolleranza) comportano la necessità di un intervento del gestore della rete nazionale per riequilibrare il sistema, i cui costi sono sostenuti dagli utenti per effetto di un incremento del corrispettivo “uplift”. L’Autorità può intervenire per valorizzare tali costi e porli a carico degli operatori che li hanno cagionati, ma nel farlo deve tenere conto del fatto che gli sbilanciamenti “in controfase” (ossia di segno opposto rispetto allo sbilanciamento aggregato di zona), ove positivi, quindi consistenti in un minor prelievo o in una maggiore immissione di energia elettrica nella rete, possono comportare un risparmio di spesa a causa della riduzione degli oneri che il gestore avrebbe dovuto sostenere per approvvigionarsi di energia al fine di riequilibrare il sistema. (2).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Attività di dispacciamento – Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi - Sbilanciamenti in controfase – Criteri – Segno convenzionale – Segno reale.

 

In materia di dispacciamento dell’energia elettrica, al fine di verificare se gli sbilanciamenti “in controfase” siano positivi e, quindi, dare rilevanza ad eventuali risparmi di spesa,

l’Autorità può utilizzare il “segno reale” (risultante dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali, stimati sulla base dei dati di misura, effettuati in ogni ora da tutti gli utenti del dispacciamento afferenti a una medesima macrozona) in luogo di quello “convenzionale” (stabilito sulla base delle quantità di energia di cui si approvvigiona il gestore, ai fini del bilanciamento, sul mercato per il servizio di dispacciamento - MSD), perché tale criterio consente di determinare in concreto, a posteriori, l’effettivo stato del sistema, così da poter adeguatamente tener conto del contributo degli sbilanciamenti alla riduzione dell’onere sostenuto dal gestore della rete. Tale indicatore consente infatti di determinare in maniera certa e oggettiva lo stato del mercato in un determinato arco temporale, accertando se il sistema elettrico presenti nello specifico un deficit o un’eccedenza di energia, ovvero se esso, in tempo necessariamente reale, risulti disporre di meno o più energia di quanto programmato dagli operatori. (3).

 

La sezione ha rammentato che, per svolgere l’attività di dispacciamento, Terna s.p.a. acquista l’energia necessaria sul mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), che si apre dopo la chiusura del mercato all’ingrosso. Tutti i titolari di unità di produzione e di consumo sono tenuti a concludere con Terna s.p.a., direttamente o indirettamente, un contratto per il servizio di dispacciamento (divenendo così utenti del dispacciamento) e a definire un programma vincolante di immissione e prelievo dell’energia; rispetto a ciascun punto d’immissione e prelievo. Lo scostamento in difetto o in eccesso tra il programma presentato e l’energia effettivamente immessa o prelevata dà luogo a uno “sbilanciamento effettivo” che rende necessario l’intervento di Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio il sistema mediante acquisto o cessione sul MSD di energia il cui costo viene poi traslato sulla generalità degli utenti mediante incremento del c.d. corrispettivo “uplift”, ossia dell’onere da questi sostenuto per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

 

(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 10 aprile 2024, n. 3274; sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6510; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 20 aprile 2022, n. 889; 6 luglio 2021, n. 1660; 30 giugno 2021, n. 1608.

(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 10 aprile 2024, n. 3274 e 27 ottobre 2023, n. 9292; sez. VI, 4 agosto 2023, n. 7551.

(3) In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 10 aprile 2024, n. 3274 e 27 ottobre 2023, n. 9292; sez. VI, 4 agosto 2023, n. 7551.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione per energia reti e ambiente

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri