Sul rito elettorale applicabile in caso di contestazione dell’esito delle consultazioni, afferente al primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio

Sul rito elettorale applicabile in caso di contestazione dell’esito delle consultazioni, afferente al primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio


Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Elezioni amministrative

In caso di contestazione dell’esito delle consultazioni, afferente al primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio, il rito applicabile è quello di cui all’art. 130 c.p.a., e non quello di cui all’art. 129 c.p.a.; quest’ultima norma, infatti, si riferisce ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto, sicché tale rito è applicabile alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale (1).


(1)    Non risultano precedenti in termini.


 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri