Sanzioni disciplinari nei confronti del militare che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti

Sanzioni disciplinari nei confronti del militare che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti


Militare - Sanzioni di stato – Uso di sostanze stupefacenti – Valutazione della gravità dei fatti addebitati – Discrezionalità amministrativa – Sindacato giurisdizionale – Limiti 

È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per mesi sei, inflitta ad un militare per la detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale, considerato che tale uso – che concreta una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato –  da un lato, costituisce, a prescindere da ogni altra considerazione circa i precedenti di servizio dell’incolpato, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, dall’altro, altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti, influisce negativamente sulla formazione e lede il prestigio della Forza armata o del Corpo di appartenenza. (1)

(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, n. 1632 del 2023; n.1429 del 2020; sez. II, n. 9908 del 2023; n. 1562 del 2023; n. 5261 del 2022; n. 2001 del 2022; n. 8463 del 2020; sez. III, n. 206 del 2016; n. 3371 del 2011; sez. IV, n. 7880 del 2020, n. 484 del 2020; n. 413 del 2017; n. 2458 del 2010; n. 2705 del 2005; sez. VI, n. 5723 del 2009; n. 763 del 2008; n. 3306 del 2006. In motivazione è stato precisato che: i) di regola, legittimamente, viene irrogata la sanzione più grave della perdita del grado per rimozione o della destituzione, nei confronti del militare o dell’appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile che abbia fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti; ii) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice nei termini di manifeste illogicità ed irragionevolezza nonché di evidente sproporzionalità, con il suo corollario in campo disciplinare del gradualismo sanzionatorio; iii) nei procedimenti disciplinari, il verbale, redatto da militari dell’Arma dei carabinieri in occasione del sequestro della sostanza stupefacente, fa prova fino a querela di falso.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri