Non è consentito l'avanzamento di grado per gli ufficiali della riserva di complemento richiamati in servizio, se non in tempo di guerra

Non è consentito l'avanzamento di grado per gli ufficiali della riserva di complemento richiamati in servizio, se non in tempo di guerra


Militare – Avanzamento - Ufficiali della riserva di complemento – Promozione al grado superiore – Esclusione

È legittimo il diniego di promozione dell’ufficiale in congedo appartenente alla riserva di complemento, trattandosi di categoria per la quale non è prevista la possibilità di avanzamento al grado superiore ai sensi dell’art. 1246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (1).

Militare – Avanzamento - Ufficiali della riserva di complemento – Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale - Condizioni  

L’art. 1334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che prevede la possibilità per gli ufficiali della riserva di complemento richiamati in servizio di conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali di complemento, è norma di natura speciale che presuppone la dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale deliberato dalle Camere ai sensi dell’art. 78 Cost. (2).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 8 aprile 2024, n. 453.

(2) Non si registrano precedenti negli esatti termini. In motivazione è stato precisato che lo stato di emergenza dichiarato per fronteggiare la pandemia da Covid non può essere assimilato alla dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri