Sulla legittimazione dei consiglieri e degli assessori comunali ad impugnare le delibere della giunta municipale
Sulla legittimazione dei consiglieri e degli assessori comunali ad impugnare le delibere della giunta municipale
Sulla legittimazione dei consiglieri e degli assessori comunali ad impugnare le delibere della giunta municipale
Comune e provincia – Consiglio comunale – Giunta comunale – Componenti – Legittimazione a ricorrere – Atti amministrativi – Presupposti.
La legittimazione a ricorrere (nel caso di specie del consiglio comunale e dei singoli consiglieri) può predicarsi solamente nell’ipotesi in cui gli atti di un organo di governo del comune siano idonei ad incidere sulle competenze riservate ad un altro organo e quest’ultimo sia stato escluso dal circuito procedimentale di verifica della legittimità e opportunità di tale determinazione, venendo, in sostanza, esautorato ab externo delle competenze (delineate dalla legge o dallo statuto) ad esso riservate. (1)
Comune e provincia – Consiglio comunale – Giunta comunale – Componenti – Legittimazione a ricorrere – Atti amministrativi – Lesione – Ius ad officium – Necessità.
La legittimazione a ricorrere dei consiglieri e degli assessori comunali avverso gli atti adottati dalla Consiglio e della Giunta comunale sussiste nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello “ius ad officium” (2)
(1) Precedenti conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, n. 2211/2015; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 2213.
(2) Precedenti conformi: Con riferimento alla prima parte della massima T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, n. 3134/2023, sez. I, n. 669/2020; 11 marzo 2020, n. 669; Cons. Stato, sez. I, n. 2398/2012.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
COMUNE e provincia, CONSIGLIO (comunale, provinciale)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri