Su alcune questioni in tema di sanzioni dell’AGCM per pratica commerciale scorretta nella vendita di biglietti di trasporto durante l’emergenza pandemica

Su alcune questioni in tema di sanzioni dell’AGCM per pratica commerciale scorretta nella vendita di biglietti di trasporto durante l’emergenza pandemica


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Sanzione – Pratiche commerciali scorrette autonome – Condotte eterogenee – Interessi protetti diversi – Legittimità

È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di irrogazione di una sanzione nei confronti di un professionista che consideri autonome due pratiche commerciali scorrette, consistenti, durante l’emergenza pandemica, l’una nell’aver offerto l’acquisto di un servizio di trasporto senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo; l’altra, nell’aver reso, successivamente alla vendita, informazioni lacunose ed intempestive e proposto un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro per il biglietto annullato, in quanto, ancorché teleologicamente riconducibili al prodotto-servizio di trasporto commercializzato dalla società, tali condotte sono ontologicamente eterogenee e ledono due distinti interessi: il primo, incentrato sulla correttezza nell’offerta del prodotto in vista dell’esecuzione della prestazione pattuita; il secondo, lesivo del diritto all’informazione. (1) 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Sanzione – Pratica commerciale scorretta – Indisponibilità bene offerto – Sufficienza 

È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di irrogazione di una sanzione nei confronti di un professionista per pratica commerciale scorretta ex art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 206 del 9 settembre 2005 (codice del consumo), per aver offerto l’acquisto di un servizio senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo, in quanto oggetto della norma è l’indisponibilità del bene promesso e non già l’indisponibilità del bene al prezzo conveniente pubblicizzato dal professionista, sia alla luce della ratio della norma, estensiva, anche rispetto al codice civile, della tutela del consumatore, che della lettera della norma stessa, riferita al prodotto e al prezzo offerti. (2)

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratica commerciale scorretta – Rimborso – Voucher – Modalità esclusiva o prioritaria – Sanzione – Legittimità  

È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di irrogazione di una sanzione nei confronti di un professionista per pratica commerciale scorretta per aver proposto un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro per il biglietto venduto e annullato, in quanto l’alternativa fra il rimborso e l’emissione di voucher di pari importo nei confronti del consumatore, prevista dall’art. 88-bis, commi 11 e 12, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 per il periodo pandemico, deve essere qualificata ex art. 1285 c.c., quale obbligazione alternativa ex lege in cui l’ius elegendi è riservato al consumatore, per cui il ricorso allo strumento del voucher non può trovare applicazione nel pieno dell’emergenza pandemica, ossia nella situazione congiunturale nella quale il professionista programma corse, fa pagare i biglietti ai consumatori, cancella le corse e, senza alcuna possibilità di opzione in favore del diritto al rimborso del tantundem, corrisponde il voucher. (3)

(1) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.
(2) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.
(3) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri