Sulle conseguenze, nel giudizio a quo, della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma legislativa regionale in materia di sanzione pecuniaria per abusi in zone paesaggisticamente vincolate

Sulle conseguenze, nel giudizio a quo, della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma legislativa regionale in materia di sanzione pecuniaria per abusi in zone paesaggisticamente vincolate


Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Sanzione – Legge regionale – Regione Lombardia – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti nel giudizio a quo

Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 2024, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 83 l.r. Lombardia n. 12 del 2005, rispetto all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro», va accolto il ricorso con cui è stata impugnata la determinazione della sanzione di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, proponendo anche la censura dell’illegittimità derivata dell’atto impugnato in ragione dell’asserita illegittimità costituzionale della norma regionale applicata dall’amministrazione comunale ai fini della quantificazione della sanzione irrogata.

(1)    Non risultano precedenti negli esatti termini. 


 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri