Sull’obbligo di motivazione in materia di tariffe della tassa sui rifiuti
Sull’obbligo di motivazione in materia di tariffe della tassa sui rifiuti
Servizi pubblici - Tributi locali – Rifiuti urbani – Comune e provincia – Aliquote – Tariffe – Covid – Motivazione.
È legittima la delibera di approvazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti) adottata ai sensi dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con cui il comune, nel particolare scenario della pandemia da Covid, provveda a confermare per il 2020 le aliquote approvate e già applicate per l’anno 2019; tale attività non richiede alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria. (1).
Servizi pubblici – Tributi locali – Rifiuti urbani – Comune e provincia – Aliquote – Tariffe – Motivazione – Atto amministrativo a contenuto generale.
In materia di determinazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti), non è ravvisabile uno stringente obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2910; T.a.r. per la Campania, sez. I, 27 agosto 2020, n. 3664.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
SERVIZI pubblici
TRIBUTI locali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri