Imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto

Imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto


Sanità pubblica e sanitari – Servizio di ambulanza di trasporto – Divieto di accesso al mercato – Imprese funebri – Regione Calabria – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma 4, della l.reg. 29 novembre 2018, n. 48), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza…nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile”. Questo in ragione del fatto che i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire l'esigenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore ed il fine che questi intende perseguire. Tale connessione difetta nella disposizione censurata, che introduce il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di operatori economici (le imprese funebri), non giustificato da motivi imperativi di interesse generale e con vulnerazione del confronto concorrenziale nonché della stessa libertà garantita dal primo comma dell’art. 41 della Costituzione. (1)

(1)    Precedenti conformi: Corte cost., 7 marzo 2024, n. 36 (in Foro it., 2024, I, 1339); Corte cost., 23 gennaio 2024, n. 8 (in Foro it., 2024, 659).
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri