Sul vincolo di inedificabilità previsto dalle schede PAE nella regione Puglia

Sul vincolo di inedificabilità previsto dalle schede PAE nella regione Puglia


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Puglia – PPTR – Schede PAE

Le “Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico” (cosiddette schede PAE) contengono previsioni puntuali dettate per singoli ambiti territoriali sulla base del PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale) e non hanno natura regolamentare poiché difettano delle caratteristiche di generalità, astrattezza e innovatività dell’ordinamento. (1).

 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Termini processuali - Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Puglia – PPTR - Schede PAE

Le “Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico” (cosiddette schede PAE) sono immediatamente conformative delle aree alle quali si riferiscono e devono essere impugnate negli ordinari termini di decadenza decorrenti dalla pubblicazione del PPTR sul bollettino ufficiale della regione Puglia, non potendosene per converso invocare l’annullamento (o la disapplicazione) in occasione dell’adozione di singoli provvedimenti applicativi. (2).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Puglia – PPTR – Schede PAE – Inedificabilità assoluta

dro normativo, in cui l’art. 42 della Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, un vincolo conformativo particolarmente intenso come l’inedificabilità assoluta va imposto dall’amministrazione in termini chiari ed espliciti, prendendosi la responsabilità, anche politica, della relativa scelta. Pertanto, nell’incertezza fra le due interpretazioni possibili, più o meno restrittiva, va scelta quella che conduce al risultato più liberale che esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le

comprenda; peraltro, ciò non significa consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, nelle quali per intervenire è richiesta l’autorizzazione paesaggistica. (3).

La fattispecie al vaglio della sezione riguardava un diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civili abitazioni nel Comune di Porto Cesareo, all’interno della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, vincolata per legge ex art. 142, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, altresì, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreti ministeriali ai sensi degli artt. 136 comma 1 lettera a) e 157 comma 1 lettera a) dello stesso decreto legislativo, nonché urbanisticamente classificata dal vigente strumento urbanistico come zona “B1”.

(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6937 e 28 giugno 2023, n. 6314 e n. 6316. In senso difforme: T.a.r. per la Puglia, Lecce, 8 marzo 2022, n. 383.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.

(3) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6937 e 28 giugno 2023, n. 6314 e n. 6316.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri