Parere di compatibilità paesaggistica espresso dopo la chiusura della conferenza di servizi in materia di autorizzazione unica regionale
Parere di compatibilità paesaggistica espresso dopo la chiusura della conferenza di servizi in materia di autorizzazione unica regionale
Parere di compatibilità paesaggistica espresso dopo la chiusura della conferenza di servizi in materia di autorizzazione unica regionale
Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Procedimento in genere – Autorizzazione amministrativa – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Vincolo ambientale, culturale, paesaggistico
E’ illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica che si fondi sul parere contrario di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza successivamente alla chiusura, con esito positivo, della conferenza di servizi prevista per il procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia.(1).
(1) Conforme: Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
AUTORIZZAZIONE amministrativa
ATTO amministrativo, PROCEDIMENTO in genere
ATTO amministrativo, CONFERENZA di servizi
BENI culturali, paesaggistici e ambientali, SOPRINTENDENZA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri