Sulla tutela cautelare monocratica in caso di proposizione del ricorso per cassazione.

Sulla tutela cautelare monocratica in caso di proposizione del ricorso per cassazione.


Giustizia amministrativa – Ricorso per cassazione – Tutela cautelare monocratica - Presupposti

 

Qualora, in pendenza di un ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., sia chiesto un provvedimento cautelare monocratico, la tutela cautelare può essere concessa solo se sussiste un concreto pericolo di “estrema” eccezionale gravità ed urgenza che non consenta la dilazione fino alla camera di consiglio della decisione sulla cautela (1).

 

(1) Non risultano precedenti in termini.

 

Nel caso di specie, le società ricorrenti avevano chiesto un decreto cautelare monocratico in pendenza di un ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato.

Il presidente, dopo aver rilevato che la tutela cautelare spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, osserva che l’art. 111 c.p.a. esige, per la concessione della tutela cautelare, una eccezionale gravità ed urgenza. L’art. 111 c.p.a., però, rinvia anche – per quanto interessa in questa sede – all’art 56, comma 1, primo periodo, c.p.a., e – quanto alla tutela cautelare monocratica – l’art. 56 esige una “estrema” gravità ed urgenza: orbene, si afferma, le due espressioni non sono sovrapponibili, sicché deve ritenersi che il presupposto per la concessione di un provvedimento monocratico ex art. 111 c.p.a. sia una eccezionalità “estrema” per effetto del combinato disposto delle due norme; e d’altra parte la norma intesta il potere di sospensione della sentenza – come è fisiologico per il principio del contrarius actus - al collegio.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri