Sulla non ammissibilità di una ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione di altro differente fabbricato, in area sorrentino - amalfitana

Sulla non ammissibilità di una ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione di altro differente fabbricato, in area sorrentino - amalfitana


Edilizia e urbanistica – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Vincolo paesaggistico – PUT area sorrentino - amalfitana

Il “Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana” ha una valenza sovraordinata rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale comunale; pertanto, il fatto che il piano regolatore del comune sia stato approvato dopo l’approvazione del P.U.T. “Area Sorrentino-Amalfitana” – non è sufficiente a far ritenere che lo strumento comunale sia per ciò solo conforme al P.U.T., le cui previsioni prevalgono su quelle, eventualmente difformi, contenute nello strumento urbanistico comunale. Di conseguenza, gli unici interventi ammissibili sono quelli consentiti dalla l. r. Campania n. 35 del 1987; e tra questi non rientra un intervento di ristrutturazione edilizia, che, per effetto dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, consiste nella demolizione di un fabbricato preesistente, con successiva ricostruzione di altro fabbricato, differente per sagoma, prospetti e area di sedime (1).


(1)     Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri