Notificazione della sentenza e domicilio digitale dell’avvocato

Notificazione della sentenza e domicilio digitale dell’avvocato


Giustizia amministrativa – Appello – Irricevibilità - Decorrenza termine breve da notificazione sentenza – Domicilio digitale – Disciplina transitoria 

Nel processo amministrativo non trova applicazione la previsione normativa di cui all’art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in virtù del quale le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato e la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite sarebbe da ritenersi nulla.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, ex art. 25, comma 1, c.p.a., la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
(Nella fattispecie in esame, la sezione assumeva la validità della notifica della sentenza, ritualmente eseguita presso la segreteria del T.a.r. per il Lazio, con conseguenziale decorrenza del termine breve di impugnazione). (1)

(1)    Non ci sono precedenti
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri