Valutazione della Prefettura e misura di prevenzione collaborativa

Valutazione della Prefettura e misura di prevenzione collaborativa


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione- Interdittiva e informativa antimafia-Riesame- Occasionalità-Condizioni 
 

Alla stregua di un criterio interpretativo di ordine teleologico, l’ampio e diversificato ventaglio di misure alternative previsto dall’art. 94 bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell’adozione dell’informazione interdittiva di conferma, atteso l’obbligo posto in capo alla Prefettura di verificare motivatamente se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione di permeabilità mafiosa dell’impresa da cronica a occasionale, pur senza spingere l’organo amministrativo a emanare misure immediatamente e definitivamente liberatorie.

Diventa allora dirimente il significato concreto da attribuire al concetto giuridico indeterminato della “occasionalità” che diventa il parametro che orienta la discrezionalità amministrativa, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all'attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie, con una lettura dinamica della situazione come rappresentata dall’istante sulla possibilità, in termini prognostici, di scongiurare i tentativi di infiltrazione o le connivenze condizionanti l’attività di impresa.(1)

(1) Conformi: Cass. pen, sez. I, 20 dicembre 2021 n. 4052; Cass. pen., sez. I, 14 settembre 2021 n. 46799.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri