Su un caso di mancato esercizio della traslatio iudicii e di conseguente autonoma decisione in punto di giurisdizione

Su un caso di mancato esercizio della traslatio iudicii e di conseguente autonoma decisione in punto di giurisdizione


Giustizia amministrativa – Giurisdizione - Sentenza del giudice ordinario che dichiara inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione – Mancata impugnazione – Rinuncia della facoltà di avvalersi del meccanismo della traslatio iudicii – Nuovo giudizio innanzi al giudice amministrativo - Decisione autonoma in punto di giurisdizione del giudice amministrativo – Applicazione art. 11, comma 3 c.p.a. – Esclusione.
 

La scelta processuale di un ricorrente di non impugnare una sentenza del giudice ordinario che aveva dichiarato la sua domanda inammissibile per difetto di giurisdizione e di non riproporre, nel termine di tre mesi, la domanda davanti al giudice amministrativo, indicato dal medesimo tribunale quale giudice munito di giurisdizione, rinunciando pertanto alla facoltà di avvalersi del maccanismo della traslatio iudicii, instaurando invece un giudizio del tutto autonomo, non può comportare l’effetto di privare il giudice amministrativo del potere/dovere di decidere la questione di giurisdizione, senza che possa trovare applicazione l’art. 11, comma 3, c.p.a. sul conflitto di giurisdizione (1).

Il Consiglio di Stato ha precisato che, se, nel caso di specie, l’odierno appellato si fosse avvalso del meccanismo processuale della translatio iudicii, riproponendo la domanda davanti al T.a.r. nel termine di tre mesi prescritto dalla legge, il giudice amministrativo – se non avesse condiviso la decisione del Tribunale civile in punto di giurisdizione – avrebbe dovuto necessariamente sollevare il conflitto davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In questo modo, evidentemente, la translatio iudicii avrebbe consentito di pervenire a una pronuncia definitiva sulla giurisdizione recante un irreversibile vincolo endoprocessuale.

Giurisdizione – Domanda del privato contro una pubblica amministrazione per conseguire la condanna ad un facere specifico – Esercizio di un potere autoritativo – Esclusione – Giurisdizione del giudice ordinari
 

Si deve ritenere che, nel caso di domanda di un privato contro una pubblica amministrazione volta a conseguire la condanna ad un facere specifico, non ravvisandosi profili di spendita di poteri pubblicistici, la giurisdizione sia del giudice ordinario (nel caso di specie si trattava di un’attività di mero facere materiale concernente l’attività di ampliamento, manutenzione ed eventuale sostituzione di un collettore fognario secondo le regole tecniche e in conformità a canoni di diligenza e prudenza) (2).

(1) Precedenti conformi: non si riscontrano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non si ravvisano specifici precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: in generale, sulla necessità dell’esistenza del potere autoritativo perché si configuri la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fondamentali sono le sentenze della Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191. Sulla giurisdizione del giudice ordinario nel caso di domanda rivolta dal privato contro un comune per conseguire la condanna ad un facere specifico, Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2017, n. 21192 e Cass. civ., sez. VI, ord. 23 settembre 2021, n. 25843.

Precedenti difformi: non si ravvisano specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri