Atto plurimo e sindacato giurisdizionale

Atto plurimo e sindacato giurisdizionale


Atto amministrativo – Atto a contenuto plurimo – Garanzie di contraddittorio – Principio di trasparenza e chiarezza 


L’ordinamento contempla la categoria degli atti a contenuto plurimo, caratterizzati da un’unitarietà solo formale, non anche sostanziale, scindibili in molteplici atti, diversi per oggetto, non necessariamente in relazione ai soggetti cui si rivolgono. Una simile esplicazione dell’agire amministrativo risponde ai fondamentali canoni di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, potendosi per tal via (analogamente a quanto avviene attraverso la conferenza di servizi) tramite unico ed organico atto sintetizzare valutazioni e incidere su situazioni tra loro funzionalmente intrecciate, ancorché teleologicamente distinte. 
Il giudice amministrativo, nell’esercizio del sindacato giurisdizionale su un atto a contenuto plurimo, deve dapprima esprimersi sulla compatibilità della compresenza di ogni singolo atto in quello che li riunisce e successivamente sulla correttezza di ciascuno di essi in relazione alla mantenuta possibilità di esplicare le proprie potenzialità, senza doverle obbligatoriamente ricavare dai contenuti degli altri. 
Tale compatibilità deve essere apprezzata anche con riferimento al principio della necessaria chiarezza e intellegibilità degli atti amministrativi, atteso che quanto più numeroso e variegato è il contenuto di un provvedimento, tanto maggiore deve essere lo sforzo di renderlo intellegibile al destinatario (1).

(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri