Sulla configurabilità dell’errore revocatorio nel caso di mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale

Sulla configurabilità dell’errore revocatorio nel caso di mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale


Giustizia amministrativa – Appello – Revocazione – Errore revocatorio – Mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza - Configurabilità

Se il giudice nazionale di ultima istanza non può essere obbligato dalle parti “a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale”, è tuttavia obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio e, nel caso in cui ritenga di non rinviare, a motivare sul difetto di rilevanza o sulle altre ragioni di esonero dall’obbligo di rinvio, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia EU. In definitiva, si può affermare che in ragione del “sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia UE e i giudici nazionali” di cui prima all’art. 177 e ora all’art. 267 T.F.U.E., terzo paragrafo, nonché dell’evoluzione dell’ordinamento europeo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va riferito anche all’istanza di rinvio pregiudiziale esplicitamente avanzata dalle parti, in specie dinanzi al giudice di ultima istanza. L’omissione di pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale è quindi, sotto questo profilo, equiparabile all’omessa pronuncia su domanda o eccezione di parte, con la conseguenza che anche a tale fattispecie sono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla rilevanza del processo causale che ha determinato l'omessa pronuncia e sulle condizioni che consentono di fare valere l'omissione di pronuncia non ex se, ma come risultato di un vizio dovuto ad errore di fatto revocatorio. Pertanto, anche per l’istanza di rinvio pregiudiziale, l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame l’istanza medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione dell’istanza (1).


(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, ord. 21 marzo 2024, n. 2789; Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2532; Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2840. È stato riconosciuto un errore revocatorio nel caso di omessa pronuncia del giudice sull’istanza della parte di rimessione di questione di legittimità costituzionale, Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265). Sulla natura del rinvio pregiudiziale e sull’obbligo di rinvio da parte del giudice di ultima istanza: Corte di giustizia UE, 6 ottobre 1982, “Cilfit” C-283/81; Corte di giustizia UE, 6 ottobre 2021, C-561/19. Sui rapporti tra  rinvio pregiudiziale e  responsabilità del giudice, Cons. Stato, sez. IV, ord. 21 marzo 2024, n. 2789, oggetto di News UM n. 36/2024.

Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 838.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri