Istanza di revoca di un’ordinanza del Consiglio di Stato e profili di inammissibilità

Istanza di revoca di un’ordinanza del Consiglio di Stato e profili di inammissibilità


Giustizia amministrativa – Tutela cautelare - Ordinanza del Consiglio di Stato – Revocazione e Revoca - Presupposti di ammissibilità

E’ inammissibile l’istanza di revoca di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, qualora non sia supportata dall’allegazione di fatti sopravvenuti o comunque successivamente acquisiti (tale non essendo, evidentemente, la critica del provvedimento contestato); qualora, viceversa, l’istanza sia qualificabile come domanda di revocazione essa è inammissibile perché tale rimedio è ammesso contro le sentenze e non contro le ordinanze, fermo restando il problema di fondo dell’esperibilità del rimedio ex art. 398, comma 4, c.p.c. nel processo amministrativo. (1)


(1)    Precedenti conformi sulla controversa applicabilità dell’art. 398, comma 4, c.p.c. al processo amministrativo: Cons. Stato, sez. III, n. 4244 del 2016; n. 2138 del 2021.

Precedenti conformi sulla inammissibilità della istanza di revoca non suffragata da elementi nuovi sopravvenuti: Cons. Stato, sez. IV, ordinanza n. 2587 del 2018.

Precedenti difformi sulla impugnabilità per revocazione delle ordinanze cautelari, oltre a quanto disposto dall’art. 58, comma 2, c.p.a., prima della entrata in vigore del nuovo codice: Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 4401 del 2009; Ad. plen. n. 1 del 1978. Sulla impugnabilità per revocazione dell’ordinanza che decide una opposizione a decreto decisorio: Cons. Stato, sez. IV, n. 1840 del 2017.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri