Ne bis in idem europeo e provvedimenti sanzionatori dell’AGCM

Ne bis in idem europeo e provvedimenti sanzionatori dell’AGCM


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pronunce giurisdizionali straniere – ne bis in idem - Operatività

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato per pratiche commerciali sleali possono rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea qualora tali sanzioni, benché qualificate come amministrative dalla normativa nazionale, perseguano una finalità repressiva e presentino un elevato grado di severità.
2. Ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario che tale decisione sia divenuta inoppugnabile o che, ove sottoposta a giudizio, sia stata confermata per prima rispetto alla decisione del secondo procedimento.
3. L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, opera solo in relazione alle sanzioni di natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che la decisione definitiva di un’autorità giurisdizionale o amministrativa – dello stesso o di altro Stato membro dell’Unione europea - sui medesimi fatti e sulle stesse persone non preclude l’esercizio da parte dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato degli ulteriori poteri conferiti dall’ordinamento a tutela dei consumatori. Di conseguenza: 
a) qualora la decisione di un’altra Autorità, adottata successivamente divenga definitiva prima del provvedimento  adottato in precedenza dall’A.G.C.M. a tutela dei consumatori ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l’applicazione – ove ne ricorrano i presupposti - del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare nel giudizio le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio di poteri, di tipo inibitorio o conformativo, diversi da quello sanzionatorio di natura penale; 
b) qualora una decisione definitiva di un’altra Autorità intervenga prima dell’avvio o della conclusione del procedimento dell’A.G.C.M. a tutela dei consumatori, all’A.G.C.M. non sono, comunque, preclusi né l’avvio né la conclusione di tale procedimento per l’esercizio di poteri diversi da quello sanzionatorio.
4. Il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi di tale articolo per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona, e, pertanto, non opera per un soggetto, anche solo formalmente, diverso dalla parte di quel procedimento.
5. L’articolo 50 della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, opera solo con riferimento a fatti che integrano un’infrazione al diritto dell’Unione nonché alle corrispondenti disposizioni del diritto di tale Stato membro, e, pertanto, occorre verificare se la disposizione applicata abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa.
6. Il criterio rilevante per l’applicazione dell’articolo 50 della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di condotte e circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato; di conseguenza, il Giudice nazionale è chiamato a verificare l’identità di tali fatti e non anche la sussistenza di mere analogie o affinità, accertando in particolare che la decisione di altra autorità, dello stesso o di altro Stato membro, divenuta definitiva per prima, abbia verificato in modo effettivo tutti gli elementi, territoriali ed extraterritoriali, e li abbia posti a fondamento della decisione assunta. (1)


(1) Precedenti conformi: Corte giust. UE, 14.9.2023, C-27/22; Corte giust. UE, 22 marzo 2022, causa C117/20.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri