All’Adunanza plenaria alcune importanti questioni sul metodo tariffario idrico approvato dall’Arera

All’Adunanza plenaria alcune importanti questioni sul metodo tariffario idrico approvato dall’Arera


Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Potere regolatorio – Metodo tariffario idrico.
 

Vengono rimessi all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se la deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 dell’ARERA, di approvazione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, possa ritenersi legittima – anche in riferimento ai principi di derivazione eurounitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché al principio del “full cost recovery” sancito dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE – nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti dal gestore a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento;

b) se in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale nell’ottenimento dei ricavi oggetto dei conguagli dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell’Ente di governo dell’ATO cui questi non si è opposto.

(1) Precedenti sulla questione: Cons. Stato, sez. II, ord. 12 gennaio 2024, n. 391.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione per energia reti e ambiente

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri