All’autorizzazione ambientale non si applica la proroga “covid”

All’autorizzazione ambientale non si applica la proroga “covid”


Edilizia e urbanistica - Abuso edilizio – Condono - Vincolo paesaggistico - Silenzio assenso - Esclusione.

In presenza del vincolo paesaggistico non può formarsi alcun silenzio - assenso sulla domanda di condono, neppure nell'ambito regionale campano, con riferimento all'ultimo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, ostandovi le contrarie previsioni contenute nell'art. 7 della l. reg. Campania n. 10 del 2004 (non travolto dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della sentenza della Corte cost. n. 49 del 10 febbraio 2006), secondo cui le domande di condono devono essere definite con un provvedimento esplicito entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, essendo stata espressamente prevista l'applicazione dell'art. 4 della l. reg. n. 19 del 2001, che si riferisce all'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Provinciale competente.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri