Limitazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e profili di legittimità costituzionale

Limitazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e profili di legittimità costituzionale


Tributi in genere – Accertamento delle imposte sui redditi - Soggetti abilitati alla trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica – Limitazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Profili di illegittimità costituzionale
 

Sono rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione de qua discrimina in modo non ragionevole una categoria di professionisti, ai quali l'ordinamento pacificamente consente di operare come consulenti fiscali, di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, di trattare e conservare i dati contabili, senza però poter rilasciare il visto di conformità.
Questa limitazione soggettiva si pone in contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione, che, nell'assicurare la libertà dell'iniziativa economica, ha inteso tutelare anche la concorrenza sia in senso soggettivo (regime nel quale è assicurata a ciascun soggetto la libertà di iniziativa economica), sia in senso oggettivo (regime in cui la presenza sul mercato di una pluralità di operatori fa sì che le condizioni di mercato non siano influenzate da uno solo di essi). (1)

    (1) Precedenti conformi: Corte Cost., 9 marzo 2007, n. 64, e 22 maggio 2013, n. 94; Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-136/12; Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2015, n. 238; Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2010 n. 14085 e 28 marzo 2019 n. 8683; Corte Cost., n. 345 del 1995 e n. 418 del 1996.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

TRIBUTI in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri