Arruolamento nella guardia di finanza e causa di esclusione automatica della guida in stato di ebbrezza

Arruolamento nella guardia di finanza e causa di esclusione automatica della guida in stato di ebbrezza


Militare - Guardia di finanza – Concorso per la promozione a finanziere – Causa di esclusione automatica – Guida in stato di ebbrezza costituente reato.

 

E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione, l’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 12 maggio 1995 (attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della guardia di finanza), nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche “la guida in stato di ebbrezza costituente reato”.

La disposizione censurata contrasta con il principio della finalità rieducativa della pena, perché l’automatica esclusione dal concorso, senza alcuna possibilità per l’amministrazione di valutare diversamente la condotta del candidato sotto il profilo dell’incensurabilità, impedirebbe alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata per quel reato, di esplicare in pieno la sua funzione rieducativa e risocializzante, depotenziandone gli effetti.

La prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano, infatti, tra le funzioni peculiari del corpo della guardia di finanza, e spettano, invece, prevalentemente alla polizia di Stato, tramite la polizia stradale.

La disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al corpo della guardia di finanza.

Il medesimo comportamento non preclude automaticamente l’accesso alla diversa forza di polizia, la quale, invece, valuta caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta. (1)

 

(1) Questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con ordinanza del 3 maggio 2023, n. 4481, oggetto di news n. 88 del 2023.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri