Determinazione tariffaria del servizio idrico siciliano e profili di competenza

Determinazione tariffaria del servizio idrico siciliano e profili di competenza


Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Sicilia – Determinazione tariffaria – Competenza dell’ente di governo dell’ambito – Aspetti procedimentali

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.
Il servizio idrico integrato, consistente nell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, che attiene pertanto alla materia “tutela della concorrenza”.
La competenza all’approvazione delle tariffe è devoluta all’ente di governo dell’ambito.
Il modello di organizzazione basato sugli ambiti territoriali ottimali fa leva non solo su un parametro geografico, ma anche sulle risorse idrologiche naturali, secondo parametri anche tecnici ed economici, in quanto la dimensione ottimale mira anche alla realizzazione di economie di scala; e risponde, altresì, ad una logica di tutela ambientale, in quanto l’attribuzione delle competenze all’ente di governo di ciascun ambito è strumentale alla razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche. (1)

(1)    In senso analogo, T.a.r. per la Sicilia, sentenza non definitiva, 13 marzo 2024, n. 953.
Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2019, n. 1958; Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2022, n. 5428; Cons. Stato, sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10727; Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

SERVIZI pubblici

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri