Sulla illegittimità degli importi aggiuntivi richiesti ai concessionari della raccolta da scommesse su eventi sportivi

Sulla illegittimità degli importi aggiuntivi richiesti ai concessionari della raccolta da scommesse su eventi sportivi


Atto amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Giochi e scommesse – Tributi in genere   

È illegittimo l’annullamento in autotutela con cui l’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, annullando una propria precedente determinazione, ha chiesto alle società concessionarie della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi importi aggiuntivi calcolati sì nella percentuale dello 0,5% per il periodo di riferimento, ma su tutte le complessive entrate provenienti dalla raccolta delle scommesse, a prescindere dal già avvenuto raggiungimento delle soglie di finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Infatti, l’unica lettura possibile della disposizione normativa di cui all’art. 217 del d.l. n. 34 del 2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, è esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore (1).

(1)     Non risultano precedenti negli esatti termini; nelle sentenze nn. 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1880, 1883, 1885, 1888, 1890, 1898, 1899 del 2024 il Consiglio di Stato ha espresso un principio analogo.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri