Tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità

Tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità


Danni in materia civile – Tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità – Attività di elaborazione dei dati e di predisposizione della tabella – Schema di regolamento - Analisi di impatto – Inadeguatezza – Sospensione del parere
 
In un’ottica di pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela in favore delle vittime di eventi dannosi, l’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) fissa specifici criteri, principi e regole destinate ad orientare l’attività di elaborazione dei dati e di predisposizione della tabella.
In particolare la norma primaria prefigura l’approvazione, con distinti e separati decreti, di una tabella preordinata alla determinazione (sotto il profilo medico-legale) della percentuale di invalidità correlata alle lesioni di maggiore entità e di una tabella destinata a definire (sotto il profilo economico-assicurativo) i parametri per la relativa quantificazione (avuto riguardo al valore, espresso in termini pecuniari, da attribuire a ciascun punto di invalidità, tenendo conto della “età del soggetto leso”).
A costituire oggetto della richiesta di parere è il secondo decreto, adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS.
Le priorità che devono essere seguite nella formulazione del decreto riguardano: innanzitutto l’obbligo di “tenere conto”, nella elaborazione e formalizzazione dei dati parametrici, dei “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”; secondariamente, l’esigenza, di rilievo sociale e di interesse generale, di favorire la calcolabilità e la prevedibilità dei costi transattivi a carico delle imprese assicurative, che è intesa alla salvaguardia della complessiva sostenibilità sistemica, al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali.
Riguardo allo schema di decreto proposto, la sezione ritiene di dover sospendere l’espressione del richiesto parere, stante l’inadeguatezza dell’analisi di impatto della regolazione, che si limita a richiamare le risultanze della nota tecnica dell’IVASS, incentrata su dati temporalmente risalenti, omettendo una puntuale descrizione della situazione attuale, aggiornata con gli ultimi dati disponibili relativamente alla consistenza numerica ed alla distribuzione frequenziale dei sinistri (o degli eventi dannosi) registrati ed alla relativa dinamica apprezzata in un congruo e significativo lasso temporale, sia nell’ambito della circolazione stradale che nel contesto sanitario e socio-sanitario.
Inoltre, la stessa analisi trascura il complessivo confronto comparativo con lo status quo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in relazione ai diversi gradi di invalidità, in tal modo non offrendo elementi per scongiurare il rischio di regressione dei risarcimenti. 
La sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti rimediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime. (1)
 
(1)   Non sussistono precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri