Reti televisive italiane e profili interpretativi
Reti televisive italiane e profili interpretativi
Servizi pubblici – Reti televisive italiane – Programmi pubblicizzati – Servizi di media audiovisivi autonomi
L’articolo 23, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f), nonché con le lettere h) e i), della direttiva 2010/13/UE, nel testo precedente alla modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dev’essere interpretato nel senso che gli annunci di un’emittente riguardanti trasmissioni o programmi di un’emittente radiofonica non rientrano nella nozione di “annunci dell’emittente relativi ai propri programmi” a termini di tale disposizione.
L’unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui i programmi pubblicizzati siano servizi di media audiovisivi autonomi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), separabili dalla finalità principale dell’attività dell’emittente radiofonica e per i quali l’emittente detiene la responsabilità editoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c). (1)
(1) La questione è stata rimessa dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 25 marzo 2021, pervenuta alla Corte il 21 aprile 2021
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
SERVIZI pubblici
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri