Rapporto di servizio del personale militare della Croce Rossa italiana e profili interpretativi

Rapporto di servizio del personale militare della Croce Rossa italiana e profili interpretativi


Unione europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Facoltà di astensione dal sottoporre la questione pregiudiziale – Assenza di obbligo dimostrativo


L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte. (1)


Militare – Rapporto di servizio – Croce Rossa italiana – Criteri operativi


La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:
essa si applica a un rapporto come quello instaurato tra il personale del corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a svolgere un servizio temporaneo e quest’ultima, purché tale rapporto possa essere qualificato come “contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”, ai sensi dell’accordo quadro, e, nell’ipotesi in cui tale disposizione fosse applicabile a un siffatto rapporto, essa osta a una normativa nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, nella misura in cui tale normativa non comporti nessuna delle misure destinate a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi enunciate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), né norme equivalenti. (2)


Militare – Rapporto di servizio – Croce Rossa italiana – Criteri operativi


Il principio di non discriminazione, come attuato e concretizzato dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, a seguito della riorganizzazione di un ente quale la Croce Rossa italiana, consente a persone quali i membri del personale del corpo militare di quest’ultima chiamati a svolgere un servizio continuativo di continuare a esercitare la loro attività al servizio di tale ente, ma non prevede tale possibilità per persone quali i membri del personale di tale medesimo corpo militare chiamati a svolgere un servizio temporaneo la cui attività al servizio di tale ente è terminata alla data prevista a tal fine. (3)


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

UNIONE Europea

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri