Caricamento dell’istanza sul portale telematico comunale e quantificazione provvisoria del canone per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Caricamento dell’istanza sul portale telematico comunale e quantificazione provvisoria del canone per le infrastrutture di comunicazione elettronica.


Atto amministrativo – Procedimento automatizzato – Portale telematico– Onere di utilizzo– Aggravamento del procedimento– Non sussiste.

 

È legittima la richiesta dell’amministrazione comunale di caricare sul proprio sistema informativo l’istanza volta al rilascio del titolo per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, unitamente alla relativa documentazione. Tale onere non viola il divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990. Esso costituisce espressione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato ed è coerente con l’obbligo di utilizzo della telematica nei rapporti con i cittadini, previsto in via generale dall’art. 3-bis l. n. 241 del 1990 e, per le infrastrutture di comunicazione elettronica, dall’art. 49 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. (1).


In motivazione, il collegio ha ritenuto che la richiesta del comune di vedere caricati tutti i documenti a corredo della istanza della ricorrente nel SIS non violasse il principio di non aggravamento procedimentale, derivando dalla necessità di implementare e popolare gli atti relativi alle diverse procedure nella nuova piattaforma informativa e rispondendo solo al principio di leale collaborazione fra p.a. e cittadino.

 

Comunicazioni elettroniche – Infrastrutture – Occupazione di suolo pubblico – Canone – Quantificazione provvisoria salvo conguaglio – Onere ulteriore – Esclusione

 

È legittima la quantificazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, del canone per l’occupazione di suolo pubblico dovuto per l’esecuzione delle opere di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Essa non integra l’imposizione di un onere ulteriore vietato dagli artt. 49, comma 11, e 54, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, perché ha a oggetto pur sempre il solo canone previsto dall’art. 1, comma 816, l. 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché determinato in misura non definitiva e potenzialmente eccedente il dovuto. (2).


In motivazione il T.a.r. ha precisato che i principi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990) e di non aggravamento del procedimento impongono comunque all’amministrazione di assicurare l’efficienza e il tempestivo aggiornamento dei propri sistemi telematici. Ciò vale anche ai fini della prevedibilità del prelievo e della conoscibilità anticipata dei criteri di calcolo del canone. Gli artt. 49, comma 11, e 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche escludono, per l’impianto di reti e l’esercizio dei servizi, indennità, oneri o canoni diversi da quelli previsti dal codice, ma fanno salva l’applicazione del canone di cui all’art. 1, comma 816, l. n. 160 del 2019.


(1) Conformi: sul principio secondo il quale l'amministrazione può imporre, quale onere collaborativo, che l'istanza di accesso per l'estrazione di copia sia presentata tramite portale telematico anziché in forma libera, distinguendo la forma della domanda (mai imponibile) dal canale di trasmissione (onerabile), salvo che per i cittadini oggettivamente impossibilitati ad accedervi T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 4 giugno 2026, n. 2864

 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, PROCEDIMENTO automatizzato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri