Sul contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza del diverso contratto e sull'inammissibilità della modifica soggettiva del RTI.

Sul contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza del diverso contratto e sull'inammissibilità della modifica soggettiva del RTI.


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Contratto collettivo – Giudizio di equivalenza – Elemento essenziale dell'offerta – Raggruppamento temporaneo di imprese – Modifica soggettiva – Inammissibilità

 

La mancata dimostrazione dell'equivalenza del contratto collettivo applicato da una delle imprese componenti un raggruppamento temporaneo non integra una carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione, bensì un vizio inerente ad un elemento essenziale dell'offerta; ne consegue l'inapplicabilità del meccanismo di sostituzione o estromissione previsto dall'art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“codice dei contratti pubblici”) e l'impossibilità di conservare l'offerta mediante modifica soggettiva del raggruppamento. (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Contratto collettivo – Bando, disciplinare, lettera di invito – Individuazione – Contratto diverso – Verifica di equivalenza – Necessità

 

L'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 3636 (“codice dei contratti pubblici”), nel testo nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, attribuisce alla stazione appaltante il potere di individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile all'appalto avuto riguardo alle prestazioni dedotte in gara e alla loro natura prevalente; ne consegue che l'operatore economico che applichi un diverso contratto collettivo è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle relative tutele economiche e normative, senza che possa assumere rilievo decisivo la circostanza che tale contratto corrisponda al settore produttivo di appartenenza dell'impresa. (2).


Nella fattispecie, relativa ad un appalto per lavori di manutenzione autostradale, è stata ritenuta legittima l'individuazione del CCNL edilizia quale contratto collettivo di riferimento, nonostante una delle imprese raggruppate applicasse un contratto riconducibile al diverso settore produttivo dei laterizi.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Contratto collettivo – Verifica di equivalenza – Natura – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale

 

La verifica dell'equivalenza tra il contratto collettivo indicato dalla lex specialis e quello applicato dall'operatore economico costituisce espressione di discrezionalità tecnica e deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva dell'assetto delle tutele economiche e normative assicurate ai lavoratori, con conseguente inammissibilità di un raffronto atomistico limitato a singoli istituti contrattuali; tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, errore di fatto o travisamento. (3).


Nella fattispecie, la stazione appaltante aveva escluso l'equivalenza tra il contratto collettivo indicato dalla lex specialis e quello applicato dalla mandante all'esito di una valutazione complessiva degli istituti economici e normativi disciplinati dai due contratti.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Contratto collettivo – Verifica di equivalenza – Contraddittorio procedimentale

 

Nell'ambito del procedimento volto all'accertamento dell'equivalenza del contratto collettivo applicato dall'operatore economico, una volta acquisiti i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, non sussiste l'obbligo di instaurare un ulteriore contraddittorio, né di preannunciare all'interessato l'esito negativo della valutazione prima dell'adozione del provvedimento conclusivo. (4).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Contratto collettivo – Questioni di legittimità costituzionale e compatibilità eurounitaria – Manifesta infondatezza.

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“codice dei contratti pubblici”), nel testo nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, prospettata in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 76 Cost.;  infondata è altresì la questione di compatibilità con gli  artt. 49 e 56 del TFUE, e con l'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE . (5).


In motivazione la sezione ha specificato che non sussiste contrasto con le indicate norme della Costituzione poiché la disposizione non impone l'applicazione di uno specifico contratto collettivo, ma consente all'operatore economico di applicarne uno diverso, purché assicuri tutele equivalenti, perseguendo finalità di tutela del lavoro e di prevenzione del dumping contrattuale; neppure sussiste incompatibilità con gli art. 49 e 56 TFUE in quanto il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l’applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro conclusi tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro, a condizione che si rispettino le norme del trattato CE, in particolare l’art. 49 (come precisato dalla comunicazione Commissione delle comunità europee 458/2003) nè infine con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, in quanto la questione non afferisce ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di ordine speciale.


(1) Conformi: quanto all’indicazione del contratto collettivo applicato come elemento essenziale dell’offerta: Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510; 28 marzo 2025, n. 2605.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510: 11 settembre 2025, n. 7281 (in tema di necessità della verifica di equivalenza); 20 novembre 2025, n. 9075 (in ordine alla centralità delle prestazioni oggetto dell'appalto nell'individuazione del CCNL).

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2026, n. 3465 (sulla valutazione complessiva delle tutele e sul parametro della retribuzione globale annua, per cui vanno considerate solo le parti fisse della retribuzione, con esclusione del superminimo).

(4) Conformi: C.g.a, sez. giur., 25 novembre 2025, n. 945; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021 n. 3472, riferite all’applicazione dell’art. 97 (“offerte anormalmente basse”) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2026, n. 3476 con richiamo a Corte di giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2015, C-115/14, secondo cui la tutela del lavoro non costituisce una prerogativa avulsa dalla prospettiva concorrenziale in quanto il rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro è obbligatorio in base alle direttive vigenti e rientra tra le condizioni di parità di trattamento di tutti gli offerenti.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, COSTI della manodopera

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri