Suddivisione servizi nei RTI, imputazione costi, requisiti di partecipazione, verifica anomalia, subappalto, separazione tra offerta tecnica ed economica.
Suddivisione servizi nei RTI, imputazione costi, requisiti di partecipazione, verifica anomalia, subappalto, separazione tra offerta tecnica ed economica.
Suddivisione servizi nei RTI, imputazione costi, requisiti di partecipazione, verifica anomalia, subappalto, separazione tra offerta tecnica ed economica.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di partecipazione – Parti del servizio – Modifica
Negli appalti di servizi, la diversa specificazione o redistribuzione interna delle parti dei servizi tra i componenti del RTI nel corso della procedura di gara, rispetto alla domanda di partecipazione e all’atto di impegno alla costituzione, non costituisce causa di esclusione quando la lex specialis non imponga una corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione o che determinati servizi debbano essere eseguiti dalla mandataria o dalla mandante e tutti gli operatori siano comunque qualificati per l’esecuzione delle prestazioni. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamento termporaneo di imprese – Offerte anomale – Giustificazioni – Imputazione dei costi
Nel procedimento di verifica dell’anomalia, la dichiarazione sulla suddivisione dei servizi fra i componenti del RTI deve intendersi riferita alla imputazione dei costi tra i medesimi componenti e non integra modifica dell’offerta e della ripartizione dei servizi, qualora non alteri il contenuto sostanziale della proposta negoziale e sia funzionale alla dimostrazione della sostenibilità economica dell’offerta. (2).
Nella specie, le precisazioni rese in sede di anomalia in ordine ai servizi di cui alle lettere B e D del capitolato sono state ritenute riferite ai costi e non alla ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, in quanto la non imputazione dei costi in capo ad uno dei due operatori doveva ascriversi in parte alla circostanza che per detti servizi la remunerazione doveva intendersi già ricompresa in quella per altre parti del servizio, e per altra parte alla circostanza che gli stessi erano svolti a titolo gratuito da risorse volontarie, venendo in rilievo un appalto di servizi con enti del terzo settore.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Verifica di congruità
Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica. In tale sede è consentito all’operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo purché non siano modificati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’impianto sostanziale della stessa e quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Termine – Natura ordinatoria
Il termine di quindi giorni previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") per la verifica dell’anomalia ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina né la decadenza della stazione appaltante dal potere di verifica, né l’esclusione dell’operatore economico. (4).
Nella specie, il procedimento di verifica era stato sospeso nelle more della riammissione di una concorrente e della conseguente necessità di rideterminazione della graduatoria.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Requisiti di esecuzione – Distinzione
In materia di appalti pubblici i requisiti che attengano alla fase prestazionale (c.d requisiti di esecuzione) rilevano nella fase esecutiva, risultando ostativi alla conclusione del contratto, potendo assumere natura di requisiti di partecipazione soltanto ove la lex specialis li qualifichi espressamente come elementi essenziali dell’offerta o condizioni di ammissione alla procedura. (5).
Nella specie, le caratteristiche tecniche del servizio di hosting e del sistema di chat previsti dal capitolato, in quanto non previsti come specifiche tecniche minime, sono state qualificate come modalità esecutive del servizio.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito) – Interpretazione – Favor partecipationis
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri letterale e sistematico; in caso di ambiguità concernenti requisiti di partecipazione o cause di esclusione deve privilegiarsi l’interpretazione conforme al principio del favor partecipationis. (6).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Subappalto – Contratto d’opera – Distinzione
Ai sensi dell'art. 119. comma 3 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") non integra subappalto l’attività resa da un lavoratore autonomo privo di autonoma organizzazione imprenditoriale e avente carattere meramente accessorio o strumentale rispetto alle prestazioni principali assunte dall’affidatario. Il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario, mentre nel contratto di lavoro autonomo, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali. (7).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta tecnica – Offerta economica – Principio di separazione
Il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non ha carattere assoluto e non impedisce la valutazione dell’offerta di un concorrente riammesso in gara dopo la conoscenza delle offerte economiche, qualora ciò costituisca effetto necessario della tutela giurisdizionale non comportante una rinnovazione integrale della procedura. (8).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Il principio è stato formulato tenendo conto di quanto ritenuto da Cons. Stato, sez. V 5 gennaio 2026, n. 57 e 5 ottobre 2025, n. 9599 in merito alla non necessità di corrispondenza fra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione anche nel nuovo codice dei contratti pubblici. In motivazione si è altresì precisato che Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57 cit. ha ammesso anche il soccorso istruttorio sulla suddivisione delle quote dei servizi.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: C.g.a., sez. giur., 13 ottobre 2025, n. 756; Cons. Stato, sez. III, 04 luglio 2025, n. 5822; sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632. Quanto alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666; 7 gennaio 2026, n. 106; sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9696; 21 novembre 2025, n. 9120; sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; C.g.a., sez. giur., 6 agosto 2024, n. 621; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457;10 giugno 2026, n. 4666; sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8107; più in generale, sul termine di conclusione del procedimento: Con. Stato, Sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, il termine va inteso come sollecitatorio od ordinatorio.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026 n. 795; 20 agosto 2025, n. 7090; sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691; 26 ottobre 2023, n. 9255; sez. V, 7 dicembre 2022, n. 10577; 2 febbraio 2022, n. 722; Corte giustizia UE, sez. I, 8 luglio 2021, C 428/19.
(6) Conformi: in relazione alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802; 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710; in relazione alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802; 15 febbraio 2023, n. 1589.
(7) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784; 21 agosto 2023, n. 7862; 31 maggio 2021, n. 4150; Cass. civ., sez. II, ord. 9 febbraio 2024, n. 3682; 31 agosto 2021, n. 23680.
(8) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2026, n. 3557; sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510 con richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30 secondo cui anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara e a Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1, adita in sede di revocazione della precedente sentenza, che ha precisato che nemmeno la particolare caratteristica del “confronto a coppie” osta in via di principio alla possibilità che un’offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante l’autonomia delle singole valutazioni a coppie.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, RAGGRUPPAMENTO temporaneo di imprese
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten