Autostrade e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti: funzione pro-concorrenziale, rivedibilità e limiti del sindacato giurisdizionale.
Autostrade e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti: funzione pro-concorrenziale, rivedibilità e limiti del sindacato giurisdizionale.
Autostrade e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti: funzione pro-concorrenziale, rivedibilità e limiti del sindacato giurisdizionale.
Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Regolazione – Autostrade – Concorrenza – Rivedibilità – Istruttoria
Premesso che l’attività regolatoria dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) nel settore autostradale – come negli altri settori non pienamente liberalizzati, anche per la presenza di un’infrastruttura essenziale – è finalizzata, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla graduale apertura del mercato alla concorrenza mediante regole che ne simulino il funzionamento, a vantaggio dell’utenza finale sia sul piano dei costi sia su quello della qualità delle infrastrutture e dei servizi, la regolazione ha carattere dinamico e rivedibile, potendo l’Autorità adeguare le precedenti determinazioni in ragione del grado di concorrenzialità raggiunto dal mercato e dei risultati di tutela conseguiti nel periodo regolatorio; la valutazione di tali elementi, unitamente alla ponderazione delle esigenze rappresentate dagli stakeholder, trova la sua sede naturale nella fase istruttoria del procedimento regolatorio. (1).
Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Autorità di regolazione dei trasporti – Atti di regolazione – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti
Gli atti di regolazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti sono espressione di discrezionalità tecnica elevata, poiché le norme attributive del potere sono incentrate su concetti giuridici indeterminati, la cui concretizzazione richiede conoscenze specialistiche, in particolare economiche. Su di essi il giudice amministrativo esercita un sindacato, anche intrinseco, sull’attendibilità dell’applicazione di tali conoscenze. Non può tuttavia sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità, quando questa si collochi nel novero delle opzioni tecnicamente opinabili ma non irragionevoli. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. III, n. 1000 del 2026.
(2) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. III, nn. da 996 a 1000 e da 1005 a 1010 del 2026; Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2023, n. 720; sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione dei trasporti
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten