Libertà di manifestazione del pensiero dei militari e limiti a tutela di valori costituzionalmente rilevanti

Libertà di manifestazione del pensiero dei militari e limiti a tutela di valori costituzionalmente rilevanti


Carabinieri e Corpo forestale – Sanzioni di corpo – Eccesso nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero - Legittimità

 

E’ legittima la sanzione di corpo, pari a tre giorni di consegna, inflitta ad un appuntato scelto dell’arma dei carabinieri che, libero dal servizio, reiteratamente e in diversi contesti temporali, abbia criticato, durante l’emergenza pandemica, l’operato del sindaco, del vicesindaco e del corpo della guardia di finanza, in occasione della chiusura di un esercizio commerciale ubicato nel medesimo comune sede del reparto di appartenenza.

Ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari possono essere imposti limiti alla libertà di manifestazione di pensiero, posti a presidio dei valori dell’unità, dell’indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato nonchè del prestigio del governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate. (1)

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566; Corte Cost., n. 25 del 1965; Corte Cost., n. 20 del 1974; Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri