Sulla sospensione dell'attività di somministrazione per inquinamento acustico prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale.
Sulla sospensione dell'attività di somministrazione per inquinamento acustico prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale.
Sulla sospensione dell'attività di somministrazione per inquinamento acustico prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale.
Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Inquinamento acustico – Provvedimento di sospensione dell'attività – Natura
È legittima la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione prevista dall’art. 33, comma 4, del regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, in caso di reiterata violazione del divieto di installazione all’esterno dei locali di dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, in quanto la misura non ha natura di sanzione amministrativa punitiva e interdittiva ai sensi della l. 24 novembre 1981, n. 689, soggetta al principio di legalità, ma costituisce esercizio del potere conformativo e ripristinatorio dell’amministrazione, volto a ricondurre l’attività economica entro le prescrizioni pubblicistiche poste a tutela della quiete pubblica, della salute e del corretto esercizio dell’attività autorizzata. In ogni caso l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("legge quadro sull'inquinamento acustico") conferisce al Sindaco il potere di inibire emissioni sonore, anche mediante l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, al fine di garantire la quiete pubblica. (1).
Nella specie la sezione ha escluso che la sospensione di quindici giorni dell’attività commerciale disposta nei confronti di un esercizio di ristorazione per la reiterata diffusione di musica mediante amplificatori collocati all’esterno del locale integri una sanzione afflittiva in senso proprio, violativa del principio di legalità, riformando la sentenza del T.a.r. che aveva annullato sia il provvedimento applicativo sia la disposizione regolamentare presupposta.
Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Tutela della salute – Inquinamento acustico – Comune – Regolamento
È legittima la previsione regolamentare comunale che consente la sospensione dell’attività economica in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni poste a tutela dall’inquinamento acustico, trovando essa fondamento nella potestà regolamentare comunale, nei poteri di tutela della salute e della quiete pubblica attribuiti agli enti locali e, in particolare, nell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che consente l’adozione di misure inibitorie, anche parziali o totali, delle attività produttive delle emissioni sonore pregiudizievoli, anche indipendentemente dai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti. (2).
Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Proporzionalità (principio di) – Reiterazione delle violazioni – Sospensione dell’attività
È legittima la sospensione temporanea dell’attività commerciale prevista dalla disciplina regolamentare comunale per la reiterazione delle violazioni in materia di emissioni sonore, in quanto la misura è diretta alla tutela della quiete pubblica e della salute collettiva, beni aventi rilievo costituzionale prevalente sugli interessi economici del singolo operatore che tragga utilità dall’attività economica produttiva del disturbo. (3).
Nel caso esaminato la sospensione è stata ritenuta proporzionata in considerazione del duplice accertamento della violazione del divieto di installazione di amplificatori all’esterno del locale e dell’esigenza di assicurare effettività alle prescrizioni regolamentari poste a presidio dell’ambiente urbano e della salute dei residenti.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
In generale sul potere del sindaco di adottare misura a tutela della salute pubblica di valore pubblicistico, finalizzato a reprimere situazioni che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica: Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068; sez. I, par. 19 luglio 2021, n. 1245.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068; sez. I, parere 19 luglio 2021, n. 1245.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
QUIETE pubblica e privata (disturbo della)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri