Concorso per ormeggiatori: disciplina pubblicistica e incompatibilità dei commissari designati dall’associazione di categoria.

Concorso per ormeggiatori: disciplina pubblicistica e incompatibilità dei commissari designati dall’associazione di categoria.


Lavoro portuale – Ormeggiatore – Concorso a pubblico impiego – Disciplina

 

Ai concorsi per il reclutamento degli ormeggiatori si applica direttamente il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi; la natura pubblicistica della procedura concorsuale e della professione prevale infatti sul dato formale dell’assenza di un rapporto di impiego stricto sensu con l’amministrazione statale. (1).


In motivazione, la sezione ha richiamato l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2017, n. 1872. Secondo tale orientamento, i più qualificanti momenti di esercizio della professione di ormeggiatore sono sottoposti a regime amministrativo e sottratti alla disciplina privatistica: l’accesso, il numero degli esercenti, le modalità di svolgimento del servizio, la forma giuridica, la tariffa e i beni strumentali. La professione è inoltre ab origine ed ex lege funzionalizzata a un interesse pubblico, presidiato da un’autorità pubblica titolare, nei confronti degli ormeggiatori, di poteri di regolazione, controllo, vigilanza e ordine, nonché del potere disciplinare, idoneo a incidere anche in via definitiva sul loro status professionale.

 

Concorso a pubblico impiego – Commissione – Componenti – Designazione – Incompatibilità

 

È illegittima la composizione della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ormeggiatori i cui componenti siano stati designati, o individuati in una terna proposta, dall’associazione nazionale rappresentativa dei gruppi di ormeggiatori e barcaioli operanti nei porti italiani. Ricorre infatti il divieto di nominare componenti designati dalle associazioni professionali, previsto dagli artt. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 9, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Per la portata nazionale dell’attività svolta dall’associazione designante, l’ente che indice il concorso rientra nella sua sfera di influenza, senza che occorra dimostrare ipotesi di incompatibilità più specifiche. (2).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) anche se ai concorsi per ormeggiatori si ritenessero applicabili le sole disposizioni di principio del d.P.R. n. 487 del 1994, il divieto in esame avrebbe comunque portata di principio generale, quale diretta declinazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.); ii) secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, perché operi l’incompatibilità deve sussistere un elemento di possibile incidenza tra l’attività del soggetto che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso. In mancanza di criteri legali, tale elemento si rinviene nella sfera di influenza dell’attività svolta da quel soggetto; iii) nella specie, l’Associazione nazionale dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (ANGOPI) è indubbiamente riconducibile ai soggetti menzionati dalle norme. La sua operatività a livello nazionale, quale ente rappresentativo di tutti i gruppi di ormeggiatori, compreso quello del porto di Napoli, integra il necessario profilo funzionale. Pretendere dal ricorrente la prova di un’ipotesi di incompatibilità più pregnante condurrebbe a un’interpretazione abrogatrice della fattispecie legale; iv) l’annullamento si estende al bando di concorso, che disciplina in modo vincolante per l’amministrazione le modalità di costituzione della commissione.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

LAVORO portuale

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten