Sulla natura e sugli effetti dell’atto di ammissione del concorrente alla gara

Sulla natura e sugli effetti dell’atto di ammissione del concorrente alla gara


Demanio e patrimonio dello Stato – Concessioni di beni e servizi – Procedura di evidenza pubblica – Ammissione alla gara – Effetti

 

L'ammissione del concorrente alla gara è un atto amministrativo, a forma esplicita o implicita, di natura preparatoria perché costituisce il presupposto indispensabile per giungere all'aggiudicazione, ma con efficacia provvisoria o instabile in quanto può essere modificato in ogni momento; pertanto, essa tutela l'interesse procedimentale del concorrente in relazione alla sua corretta partecipazione - c.d. interesse procedimentale - ma non attribuisce al concorrente stesso un bene della vita, né, più in generale, gli attribuisce la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella degli altri concorrenti comunque ammessi alla gara (1).

 

     (1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 02/12/2022, n. 16106;

     Difformi: non risultano precedenti difformi.

 

Nel caso di specie, con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Comune di Terme Vigliatore aveva chiesto l’annullamento dell’atto di ingiunzione emesso, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il pagamento di corrispettivi per il trattamento dei reflui convogliati all’impianto di depurazione di proprietà di quest’ultimo.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato, con sentenza n. 563 del 9 giugno 2023, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente, sulla controversia in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la giurisdizione del giudice amministrativo si basava in primo luogo sull’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a., atteso che la convenzione tra i comuni relativa all’utilizzazione del servizio di gestione dei reflui era un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 l. n. 241 del 1990. In secondo luogo, la giurisdizione del giudice amministrativo doveva ritenersi fondata sull’art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a., trattandosi di controversia relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Il T.a.r. non ha condiviso tale ricostruzione, ritenendo che la controversia non riguardasse l’accordo ma un’ingiunzione di pagamento di somme dovute per la prestazione del servizio, riconducibili a rapporti di dare/avere, ossia aspetti per i quali è, comunque, esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. Il Collegio ha richiamato l’orientamento delle Sezioni unite, secondo cui “Non è quindi la generica (e spesso opinabile) inerenza (dell'oggetto) della controversia a una "materia" tra quelle elencate nell'art. 133 c.p.a. a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia (Cass. Sez. Un. n. 7759/2017 e n. 8186 del 2022).” Nel caso di specie, poiché la controversia riguarda solo la somma richiesta quale corrispettivo per l’utilizzo del depuratore, il Collegio ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

DEMANIO e patrimonio dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri