Sulla legittimità della revoca del bando per la concessione di aree demaniali al fine di destinarle ad un uso ritenuto più rispondente all'interesse pubblico.

Sulla legittimità della revoca del bando per la concessione di aree demaniali al fine di destinarle ad un uso ritenuto più rispondente all'interesse pubblico.


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Elusione del giudicato – Concessioni di beni e servizi – Concessioni demaniali marittime – Revoca della procedura – Destinazione del bene alla fruizione collettiva – Esclusione

 

Non è nullo per violazione o elusione del giudicato il provvedimento con cui l’amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale della graduatoria di una procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime, revoca la procedura medesima per destinare il bene a un uso ritenuto più rispondente alla fruizione collettiva, trattandosi di riesercizio del potere amministrativo non consumato dal giudicato. (1).


In motivazione la sezione: i) ha ribadito che la violazione del giudicato ricorre quando l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che riproduca i vizi già accertati o contrasti con puntuali prescrizioni conformative della sentenza; l’elusione ricorre invece quando l’amministrazione, pur conformandosi formalmente alla decisione, persegua nella sostanza il medesimo risultato già ritenuto illegittimo; ii) ha precisato che la revoca della procedura concessoria è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti o dell’evidente difetto di istruttoria, senza che la valutazione dell’amministrazione possa essere sostituita da una diversa ponderazione degli interessi; iii) ha evidenziato che il rilascio e la permanenza della concessione non costituiscono un fine in sé, ma restano subordinati alla verifica della loro costante compatibilità con le esigenze pubbliche che insistono sul territorio; in tale prospettiva, l’interesse pubblico sotteso all’art. 36 c.n. (evitare che il bene sia sottratto all’uso generale se non nei limiti compatibili con le esigenze collettive) costituisce il parametro cui deve orientarsi l’azione amministrativa; iv) ha concluso che tra gli interessi valutabili dall’amministrazione rientra la scelta di destinare il bene a una fruizione più aperta e vantaggiosa per la collettività, in luogo dell’utilizzazione particolare riservata al concessionario.

 

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Concessioni demaniali marittime – Procedura di affidamento – Revoca degli atti di gara – Aggiudicazione definitiva – Assenza – Comunicazione di avvio del procedimento

 

È legittima la revoca degli atti della procedura a evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale disposta prima dell’aggiudicazione definitiva, senza previa comunicazione di avvio del procedimento ai concorrenti, i quali sono titolari di mere aspettative e non di posizioni giuridiche consolidate. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 4 giugno 2026, n. 1117; Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri