Sugli effetti ripristinatori e conformativi della sentenza di annullamento del diniego di iscrizione nella white list in caso di riedizione del potere.
Sugli effetti ripristinatori e conformativi della sentenza di annullamento del diniego di iscrizione nella white list in caso di riedizione del potere.
Sugli effetti ripristinatori e conformativi della sentenza di annullamento del diniego di iscrizione nella white list in caso di riedizione del potere.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Pregiudizialità–dipendenza – Esclusione
Tra il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia e il controllo giudiziario volontario non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza: resta ferma l'autonoma cognizione del giudice amministrativo rispetto a quella del giudice della prevenzione. (1).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Misure di prevenzione – Giudicato amministrativo – Interesse ad agire – Effetto ripristinatorio dell'annullamento
L'annullamento giurisdizionale dell'informativa antimafia interdittiva determina la retrocessione della posizione dell'impresa al momento genetico del provvedimento negativo, con integrale espunzione di ogni valutazione sfavorevole ai fini antimafia e ripristino della piena capacità giuridica nei rapporti con la pubblica amministrazione, temporaneamente incisa dall'interdittiva; ne consegue che l'interesse dell'impresa alla restituzione alla piena e libera concorrenza non è soddisfatto dalla mera iscrizione nella white list recante l'annotazione di sottoposizione al controllo giudiziario, permanendo quest'ultima fonte di stigma reputazionale sul piano dei rapporti commerciali, finanziari e creditizi. (2).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Misure di prevenzione – Giudicato amministrativo – Effetto conformativo – Riedizione del potere
Gli effetti conformativi del giudicato di annullamento del diniego di iscrizione nella white list per insufficienza del compendio indiziario, pur con salvezza della riedizione del potere sull’istanza di parte, rendono ancor più cogente l’obbligo dell’Autorità prefettizia di esercitare il potere di aggiornamento, ai sensi degli articoli 86, comma 2, e 91, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell’articolo 112, comma 1, c.p.a.; in sede di riedizione, l’amministrazione deve tener conto delle eventuali situazioni di contro-indicazione sopravvenute medio tempore, nel rispetto del principio del one shot temperato di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. (3).
La sezione in motivazione ha precisato che l’amministrazione, in sede di riedizione del potere – pur non potendo valorizzare elementi già valutati e giudicati carenti nella decisione ottemperanda – deve effettuare una nuova valutazione del rischio infiltrativo tenendo conto di eventuali situazioni di contro-indicazione sopravvenute medio tempore a carico dell’impresa, ai fini della verifica della persistenza o del superamento del pericolo di condizionamento mafioso. Ha, pertanto, dichiarato l’obbligo della Prefettura di rideterminarsi sull’istanza di aggiornamento, con conseguente espunzione, nelle more, di ogni annotazione pregiudizievole o contrastante con il giudicato annullatorio, fatto salvo l’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione sugli elementi eventualmente sopravvenuti.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023, nn. 6, 7 (oggetto della News UM n. 40 del 21 marzo 2023) e 8; Cass. pen., sez. un., 8 giugno 2026, n. 21077
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2025, n. 6975; sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829; sul cd. "one shot temperato": Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2026, n. 4813; sez. V, 30 aprile 2026, n. 3381; sez. II, 19 marzo 2026, n. 2361.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten